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Art. 23cbis

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. I veicoli nuovi o modificati in modo sostanziale possono essere messi in circolazione su un’infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un’apposita autorizzazione dell’UFT.
  2. L’UFT rilascia l’autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.
  3. L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
  4. Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.
  5. Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell’ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate a essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell’ERA.
  6. L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.
  7. L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.

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