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Art. 23b

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all’esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte.
  2. Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte.

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