Torna alla legge

Art. 17a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell’UE.1
  2. I titolari di un’autorizzazione d’esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all’UFT per l’immatricolazione.2
  3. Il registro è accessibile a tutte le autorità svizzere ed estere preposte alla sicurezza e a tutti i servizi svizzeri ed esteri d’inchiesta sugli incidenti nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. l’identificazione dei veicoli;
    2. i dettagli concernenti l’accesso al registro;
    3. i contenuti del registro accessibili al pubblico.
  5. Il Consiglio federale può:
    1. delegare a terzi la tenuta del registro;
    2. 3 designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di immatricolazione.
  6. Il Consiglio federale può convenire con l’UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell’UE.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.