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Art. 18d

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani.1
  2. Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.
  3. Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
    1. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
    2. i dati da trattare;
    3. i flussi di dati;
    4. i diritti d’accesso.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 385,491;FF 2020 5391).

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