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Art. 8a

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
    1. sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
    2. permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplinamenti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;
    3. sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica;e
    4. impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera.
  2. Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.
  3. Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo 4 della legge del 21 marzo 19691sull’imposizione del tabacco.

Footnotes

  1. RS 641.31

1 commentary

N1.Produzione e cessione legale di stupefacenti (LStup art. 8a n. 1)

Secondo il Tribunale federale esiste sì la possibilità di produrre o cedere legalmente stupefacenti in Svizzera; tuttavia, secondo la giurisprudenza citata non risulta alcuna norma autorizzatoria chiara che consentirebbe la successiva cessione di tali sostanze ai consumatori.

Die Vorinstanz erwägt, der Konsum und - mangels Hinweisen auf eine mögliche Hersteller- oder Händlereigenschaft des Beschwerdeführers - auch der Erwerb der vorliegend streitigen Substanzen bleibe für ihn straflos. Die Sicherungseinziehung könne aber auch gegenüber Drittpersonen angeordnet werden. Anders als in BGE 149 IV 307 sei in der vorliegenden Konstellation kein Fall denkbar, in welchem dem (nicht strafbaren) Verhalten des Beschwerdeführers keine strafbare Handlung eines Herstellers oder Händlers vorgelagert gewesen wäre. Zwar seien Möglichkeiten denkbar, Betäubungsmittel in der Schweiz in legaler Weise herzustellen und/oder abzugeben. Dies gelte grundsätzlich auch bei Stoffen und Präparaten nach Art. 7 BetmG. Indes sei keine Norm ersichtlich, welche die anschliessende Abgabe solcher Substanzen an Konsumenten erlauben würde. Weder Art. 3e, noch Art. 8 Abs. 5-8 oder Art. 8a BetmG könnten einschlägig sein. Es sei damit ausgeschlossen, dass sich der Hersteller oder Händler der Substanzen in Bezug auf deren Verkauf an den Beschwerdeführer im legalen Bereich bewege. Damit liege eine Anlasstat, wie von Art. 69 Abs. 1 StGB verlangt, vor.

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