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Art. 18e

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:
    1. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
    2. indicazioni necessarie all’identificazione del paziente; e
    3. dati medici rilevanti nel quadro di un’applicazione medica limitata conformemente all’articolo 8 capoverso 5 lettera a.
  2. Il Consiglio federale stabilisce:
    1. i dati che possono essere trattati;
    2. i termini di conservazione dei dati.

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