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Art. 18c

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.1.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387;FF 2009 5873).

  2. Per. abrogato dall’all. 1 cifra II n. 73 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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