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Art. 35b

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d’entrata nell’edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d’informazioni mediante telecomunicazione.
  2. Il proprietario dell’immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio.
  3. Il proprietario dell’immobile deve dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici.
  4. I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere indennizzati in modo adeguato.
  5. Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza. L’articolo 11b si applica per analogia.

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