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Art. 35a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti fino all’abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.1
  2. È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.
  3. Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:
    1. il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
    2. il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.
  4. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l’apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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