Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti fino all’abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.1
È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.
Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:
il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.
Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l’apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599). ↩
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