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Art. 32b

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Sono vietati la fabbricazione, l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l’installazione nonché l’esercizio di impianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.
  2. È fatto salvo l’articolo 32a .

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