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Art. 32a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

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