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Art. 28a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. In casi particolari l’UFCOM può delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.
  2. Sceglie i terzi sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito. Li designa direttamente se motivi importanti lo giustificano.
  3. Qualora dalla pubblica gara o dalla procedura mediante invito non risulti alcun candidato adeguato o se il delegato non può più adempiere i suoi obblighi, l’UFCOM può obbligare terzi ad assumere questo compito. Per la loro attività, questi possono esigere prezzi che coprono i costi pertinenti e permettono loro di realizzare un utile adeguato.
  4. L’articolo 24 si applica per analogia alla procedura di selezione.

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