L’UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale.
Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM.
Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi.
Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su:
la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca;
l’allestimento dei piani di numerazione;
la delega della loro gestione a terzi, la fine dell’attività delegata e la vigilanza su quest’ultima;
la loro subattribuzione;
la portabilità dei numeri.
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