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Art. 13b

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. La ComCom e l’UFCOM trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi.1I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.
  2. Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l’Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, soltanto se queste autorità:2
    1. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e osservare il mercato;
    2. sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e
    3. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico, solo previa approvazione della ComCom o dell’UFCOM o conformemente a un’autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.
  3. La ComCom e l’UFCOM non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La ComCom o l’UFCOM decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
  4. Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all’Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.3I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Footnotes

  1. Nuovo testo del secondo per. giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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