La Commissione e l’Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni.1A tal fine, possono avvalersi di un sistema d’informazioni.
La ComCom e l’UFCOM prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell’elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull’organizzazione e la gestione del sistema d’informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull’autorizzazione d’accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazione, nonché sull’archiviazione e la distruzione dei dati.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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