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Art. 12e

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali.
  2. Possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per:
    1. rispettare una prescrizione legale o la decisione di un’autorità giudiziaria;
    2. garantire l’integrità o la sicurezza della rete, dei servizi forniti tramite la stessa o dei terminali ad essa collegati;
    3. ottemperare a un’esplicita richiesta del cliente; o
    4. far fronte a congestioni temporanee e straordinarie della rete; se identici, i flussi di dati vanno trattati allo stesso modo.
  3. Attraverso lo stesso collegamento i fornitori possono offrire, oltre all’accesso a Internet, altri servizi che, per determinati contenuti, applicazioni o servizi, devono essere ottimizzati in modo da soddisfare le esigenze di qualità dei clienti. Gli altri servizi non possono essere utilizzati o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non devono deteriorare la qualità dei servizi di accesso a Internet.
  4. I fornitori di accesso a Internet devono informare il pubblico e i clienti se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo differenziato sotto il profilo tecnico o economico.

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