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Art. 12d

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione scelgono liberamente se figurare negli elenchi pubblici. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali siano pubblicati nell’elenco.
  2. Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco. Può disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati.

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