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Art. 73

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 63 LFPr)

  1. La SEFRI ritira certificati e titoli ottenuti illecitamente. È fatto salvo il perseguimento penale.
  2. La revoca definitiva di un certificato è comunicata ai Cantoni; un’eventuale iscrizione nel registro pubblico è cancellata.1

Footnotes

  1. La correzione dell’8 feb. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 74).

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