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Art. 66a

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.
  2. Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
  3. Se le condizioni di cui all’articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore.

1 commentary

N1.DomanÚ facoltativa per contributi parziali (art. 66a cpv. 3 OFPr)

La domanÚ di erogazione di contributi parziali ai sensi dell'art. 66a cpv. 3 OFPr è facoltativa. Secondo la giurisprudenza pertinente, il rispetto di eventuali termini compete al richiedente; non sussiste l'obbligo, per l'autorità di esame o per la seÞ di primo grado, di richiamare l'attenzione sul termine.

Eine Pflicht, den Beschwerdeführer auf die Frist hinzuweisen, besteht nach der Verordnungsregelung - entgegen seiner Auffassung - weder bei der Prüfungsbehörde noch bei der Vorinstanz. Der Antrag auf Teilbeträge ist freiwillig (Art. 66a Abs. 3 BBV) und die Einhaltung der Frist Sache des Antragstellers.
Eine Pflicht, den Beschwerdeführer auf die Frist hinzuweisen, besteht nach der Verordnungsregelung - entgegen seiner Auffassung - weder bei der Prüfungsbehörde noch bei der Vorinstanz. Der Antrag auf Teilbeträge ist freiwillig (Art. 66a Abs. 3 BBV) und die Einhaltung der Frist Sache des Antragstellers.

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