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Art. 69

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 68 LFPr)

La SEFRI o terzi (conformemente all’art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta, un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione professionale se:

  1. il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione competente nello Stato d’origine; e
  2. il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l’esercizio della professione in Svizzera.

1 commentary

N1.Trasferimento competenze per valutazione titoli esteri

La competenza alla valutazione dei titoli esteri può essere trasferita all'istanza precedente oppure a terzi designati ai sensi dell'art. 67 LFPr. Nella decisione citata l'istanza precedente ha trasferito la competenza nel settore della podologia alla prima istanza.

Gemäss dieser Verordnung ist die Vorinstanz oder Dritte, denen diese Aufgabe delegiert ist, zuständig, um auf Gesuch hin einen ausländischen Abschluss als mit einem entsprechenden Abschluss der Berufsbildung gleichwertig zu anerkennen (Art. 69 BBV). Die Vorinstanz hat diese Kompetenz im Bereich der Podologie der Erstinstanz übertragen. Die zuständige Behörde vergleicht auf Gesuch hin den ausländischen Abschluss mit einem entsprechenden Abschluss der Berufsbildung, wenn:

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