Torna alla legge

Art. 73a

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 73a LFPr)

  1. L’attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nell’ambito della formazione professionale inerente alle professioni sanitarie è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera.
  2. Per le procedure di riconoscimento dei diplomi si applicano gli emolumenti disciplinati dall’ordinanza del 16 giugno 20061sugli emolumenti SEFRI.

Footnotes

  1. RS 412.109.3

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.