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Art. 72

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 65 cpv. 4 LFPr)

  1. I servizi incaricati dell’esecuzione hanno accesso a tutti gli eventi della formazione professionale. Possono chiedere informazioni e prendere visione della documentazione che concerne la formazione.
  2. La SEFRI può chiedere informazioni e delucidazioni ai Cantoni e a terzi direttamente incaricati dello svolgimento di compiti esecutivi.

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