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Art. 75

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 73 cpv. 2 LFPr)

  1. Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, i titoli conseguiti in formazioni professionali di diritto cantonale sono considerati titoli federali se sino a tale data erano disciplinati da accordi intercantonali.
  2. L’equipollenza di titoli ai sensi del capoverso 1 con i titoli secondo i nuovi disciplinamenti federali nonché le condizioni per eventuali conversioni di titoli sono stabilite nei rispettivi atti normativi in materia di formazione.
  3. Per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nei settori finora disciplinati dal diritto intercantonale, fino all’entrata in vigore degli atti normativi in materia di formazione la SEFRI applica le disposizioni corrispondenti del diritto intercantonale anteriore.
  4. Nel settore delle professioni sanitarie, la competenza per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nonché per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri è della Croce Rossa Svizzera fino all’entrata in vigore degli atti normativi federali determinanti in materia di formazione.

1 commentary

N1.Competenza e condizioni per il riconoscimento dei diplomi esteri in ambito sanitario

Conformemente all'art. 75 cpv. 4 OFPr, la competenza per il riconoscimento dei diplomi esteri nel settore delle professioni sanitarie spetta all'autorità di primo grado indicata; quest'ultima può stabilire, nell'ambito del suo potere discrezionale, le condizioni per il riconoscimento. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre rilevato che un corso di adeguamento può essere frequentato più volte e che gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una nuova domanÚ.

Des Weiteren übersieht die Beschwerdeführerin, dass der Gesetzgeber die Kompetenz zur Regelung der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise dem Bundesrat übertragen hat (Art. 68 Abs. 1 BBG). Gestützt darauf hat der Bundesrat angeordnet, dass die Erstinstanz für die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise im Bereich der Gesundheitsberufe bis zum Inkrafttreten der massgebenden eidgenössischen Bildungserlasse zuständig ist (Art. 75 Abs. 4 BBV). Es liegt deshalb in ihrem Ermessen, die Bedingungen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse festzulegen. Dabei gehen die Vorbringen der Beschwerdeführerin an der Sache vorbei, wenn sie rügt, dass die Erstinstanz lediglich eine einzige Wiederholung des Anpassungslehrgangs zulasse und sie dies unter anderem damit begründet, dass Prüfungen und Praktika in der Schweiz in aller Regel mehrfach wiederholt werden könnten, was vorliegend gerade nicht der Fall sein soll. Sowohl die Erstinstanz als auch die Vorinstanz haben die Beschwerdeführerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein neues Gesuch jederzeit gestellt werden kann. Ein Anpassungslehrgang kann daher mehrmals wiederholt werden. Deshalb steht es der Beschwerdeführerin frei, jederzeit ein neues Gesuch einzureichen. Aus diesen Gründen erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin einzugehen.

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