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Art. 63

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 4 e 54 LFPr)1

  1. I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell’articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento.
  2. I contributi sono calcolati:
    1. per studi e progetti pilota: in base all’idoneità a chiarire nella pratica la fattibilità e l’efficacia di nuovi provvedimenti di formazione o ad attuare una riforma;
    2. per la realizzazione di nuove strutture solide: in base dell’idoneità a riunire partner diversi in un organo responsabile indipendente per nuovi settori della formazione professionale.
  3. I progetti non sono sostenuti per più di quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5147).

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