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Art. 62

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. Il credito della Confederazione per contributi forfettari a favore dei Cantoni secondo l’articolo 53 LFPr è ripartito come segue:
    1. una quota per i costi delle formazioni professionali di base ad impostazione scolastica;
    2. una quota per gli altri costi della formazione professionale.
  2. La quota di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita fra i Cantoni in funzione del numero dei rapporti di formazione nella formazione di base ad impostazione scolastica, la quota di cui al capoverso 1 lettera b in funzione degli altri rapporti di formazione nella formazione professionale di base. In merito, fa stato la media dei quattro anni precedenti.
  3. A un Cantone che non assume compiti nel settore della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua è versato un contributo forfettario conseguentemente inferiore.
  4. 1
  5. La SEFRI versa i contributi annualmente in due rate.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O del 7 nov. 2007 (nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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