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Art. 64

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 55 LFPr)

  1. I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l’80 per cento. 1bis. .1
  2. I contributi sono commisurati:
    1. al grado di interesse;
    2. alla possibilità di prestazioni proprie dei richiedenti;
    3. all’urgenza del provvedimento.
  3. I contributi sono concessi per al massimo cinque anni. È possibile una proroga.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 set. 2015 (RU 2015 3807). Abrogato dall’art. 36 dell’O del 23 feb. 2022 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 165).

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