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Art. 60

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 53 cpv. 2 LFPr)

  1. Entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano la SEFRI i costi netti che essi stessi e i Comuni hanno sostenuto per la formazione professionale nell’anno precedente.
  2. I costi sono articolati secondo le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr. I costi delle formazioni di base ad impostazione scolastica devono essere presentati separatamente.
  3. La SEFRI può, mediante istruzioni, prevedere un’altra articolazione.

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