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Art. 45

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

  1. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
  2. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
  3. una formazione pedagogico-professionale di:

1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,

2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

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