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Art. 44

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 45 LFPr)

  1. I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di:
    1. un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente;
    2. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
    3. una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.
  2. Le ore di studio di cui al capoverso 1 lettera c possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso.

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