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Art. 46

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 46 LFPr)

  1. I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un’abilitazione all’insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:
    1. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
    2. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;
    3. esperienza aziendale di sei mesi.
  2. L’abilitazione all’insegnamento di materie professionali specifiche presuppone:
    1. un diploma corrispondente di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria;
    2. una formazione pedagogico-professionale di:
    1. 1800 ore di studio in caso di attività principale, 2. 300 ore di studio in caso di attività accessoria.
  3. Per insegnare la cultura generale, l’educazione fisica o materie che richiedono studi a livello universitario sono necessari:
    1. un’abilitazione all’insegnamento nella scuola obbligatoria completata da una qualifica supplementare per l’insegnamento della cultura generale e dell’educazione fisica conformemente al programma d’insegnamento corrispondente nonché una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
    2. una corrispondente abilitazione all’insegnamento liceale, completata da una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio; oppure
    3. studi corrispondenti di livello universitario completati da una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 82 n. 3 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

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