(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)
- Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all’inizio della scolarità del bambino custodito.
- Il diritto al rimborso viene mantenuto durante:
- il congedo di maternità conformemente all’articolo 60;
- 90 giorni in caso di impedimento al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio dell’impiegato o del partner;
- 90 giorni dopo l’inizio della disoccupazione del partner.
- Il diritto al rimborso è escluso in caso di congedo non pagato dell’impiegato o del partner.