(art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)
I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all’impiegato, se:
1. in una struttura d’accoglienza o in un’associazione di genitori diurni, che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o
2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell’assicurazione sociale; e
d.2 il reddito lordo annuo complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo annuo della famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 240 000 franchi.
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