172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 18 cpv. 1 LPers)
Gli impiegati sono dotati degli apparecchi di lavoro e del materiale di cui necessitano per svolgere il lavoro.
Può essere corrisposta un’indennità agli impiegati che, d’accordo con il datore di lavoro, utilizzano apparecchi di lavoro e materiale propri.
Il datore di lavoro mette a disposizione degli impiegati che lavorano nei luoghi convenuti conformemente all’articolo 64a capoverso 2 l’infrastruttura tecnica necessaria e il materiale indispensabile per l’esecuzione dei compiti.1
I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori. Essi determinano in particolare se esiste la necessità di disporre degli strumenti e dei materiali da utilizzare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.