Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
Prima di decidere, l’autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento.
I congedi accordati dall’autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2871). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793). ↩
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