(art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers)
- Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se:
- gli impiegati devono essere riconosciuti dal pubblico;
- sono particolarmente esposti alle intemperie;
- effettuano un lavoro che insudicia, usura o danneggia particolarmente gli indumenti;
- devono rispettare particolari prescrizioni di sicurezza.
- Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un’indennità se le circostanze lo esigono.
- I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.