172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 5 LPers)
In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se l’impiegato:
ha compiuto il 60° anno d’età;
ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni presso le unità amministrative ai sensi dell’articolo 1;
non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione;
non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili;
non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’invalidità in corso o imminente.
Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
il posto dell’impiegato è soppresso;
il suo campo di attività subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica;
il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato;
deve essere introdotta una regolamentazione successiva sostenibile.
I pensionamenti anticipati sono concessi d’intesa con l’UFPER. Questa disposizione non si applica al DDPS.
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