172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 5 LPers)
Per la protezione sociale degli impiegati in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste in particolare le misure e le prestazioni seguenti:
garanzie salariali nei limiti della presente ordinanza;
collocamento esterno del personale;
garanzia dello stipendio in caso di riduzione del tasso di occupazione per nove mesi al massimo.
In caso di attribuzione a un nuovo luogo di lavoro nell’ambito di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste le misure e le prestazioni seguenti:
partecipazione limitata alle spese del tragitto per recarsi al lavoro;
partecipazione alle spese di trasloco;
mantenimento dell’indennità di residenza attuale per due anni se quest’ultima è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro;
riduzione graduale dell’indennità di residenza per quattro anni al massimo se l’indennità di residenza del nuovo luogo di lavoro è inferiore di sei o più zone.
Le misure e le prestazioni del piano sociale (art. 105d ) sono applicabili per analogia al singolo caso se la presente ordinanza non prevede una regolamentazione specifica.
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