(art. 31 cpv. 5 LPers)
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
RS 172.220.141.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
RS 831.101 ↩
RS 831.10 ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). ↩
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