Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
02.02.2000
In Kraft seit
01.03.2000
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

734.25

Ordinanza
sulla procedura d’approvazione dei piani
di impianti elettrici

(OPIE)

del 2 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2026)

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1
  1. La presente ordinanza disciplina*:*
    1. lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull’ambiente;
    2. la determinazione di zone riservate e allineamenti;
    3. la procedura d’approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:
    1. impianti ad alta tensione, 2. . 3. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 1994sulla corrente debole.
  2. Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall’Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.
  3. Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di:
    1. impianti secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2001sugli impianti elettrici a bassa tensione;
    2. prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 1997sui prodotti elettrici a bassa tensione;
    3. prodotti definiti nell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 1998sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.
  4. Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l’ordinanza del 2 febbraio 2000sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Sezione 1a : Procedura del piano settoriale

Art. 1a Verifica dell’obbligo del piano settoriale
  1. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica se un progetto riguardante una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV deve essere definito quale dato acquisito in un piano settoriale (obbligo del piano settoriale). Questa verifica è svolta d’ufficio oppure su richiesta dell’Ispettorato o del richiedente. L’UFE può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti.
  2. Esso confronta la situazione attuale con quella prevista al fine di verificare l’incidenza del progetto sul territorio e sull’ambiente.
  3. Se rileva che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull’ambiente, esso comunica al richiedente che il progetto non è soggetto all’obbligo del piano settoriale. Altrimenti verifica se sussistono motivi per una deroga all’obbligo del piano settoriale e se deve essere avviata la procedura del piano settoriale.
Art. 1b Deroghe all’obbligo del piano settoriale e procedura
  1. I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione quale dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 1999sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:
    1. la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilometri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale;
    2. la sostituzione, la modifica o l’ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione;
    3. i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l’80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli;
    4. i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richiedente dimostra che nessun’altra variante è da preferire.
  2. L’UFE consulta i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito ai documenti presentati dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l’UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale.
Art. 1c Informazione preliminare

Un progetto presumibilmente soggetto all’obbligo di elaborare un piano settoriale e la cui necessità è stata confermata dalla Commissione federale dell’energia elettrica (art. 22 cpv. 2bisdella L del 23 mar. 2007sull’approvvigionamento elettrico) o è dimostrata in altro modo, può essere inserito nel piano settoriale come informazione preliminare.

Art. 1d Preparazione della procedura del piano settoriale
  1. Prima di chiedere all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale per un progetto soggetto all’obbligo del piano settoriale, il richiedente conclude con i Cantoni interessati un accordo di coordinamento in cui sono disciplinati in particolare i seguenti aspetti:
    1. gli obiettivi pianificatori;
    2. le competenze per l’organizzazione delle fasi della procedura;
    3. la partecipazione e l’informazione dei Comuni;
    4. il calendario delle fasi della procedura previste;
    5. la procedura per l’adeguamento della pianificazione cantonale.
  2. Il richiedente elabora i documenti necessari per valutare le possibili zone di pianificazione. Da questi documenti deve risultare che è stato individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione in vista dell’utilizzazione del territorio.
  3. Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione nei casi in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una simile proposta deve essere motivata dettagliatamente.
Art. 1e Avvio della procedura del piano settoriale
  1. Il richiedente chiede all’UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.
  2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    1. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;
    2. l’accordo di coordinamento e i documenti di cui all’articolo 1d .
  3. L’UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento (art. 15g cpv. 2 LIE) nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze è definito in base ai documenti del richiedente nel rispetto del termine legale di due anni (art. 15f cpv. 3 LIE).
  4. L’UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale ai servizi rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio.
  5. Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:
    1. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
    2. l’Ufficio federale dell’ambiente;
    3. altri Uffici federali coinvolti;
    4. la Commissione federale dell’energia elettrica;
    5. l’Ispettorato;
    6. i Cantoni coinvolti;
    7. una rappresentanza delle organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale;
    8. il richiedente.
  6. L’UFE conduce il processo del gruppo di accompagnamento. I singoli membri del gruppo di accompagnamento hanno una funzione consultiva nei limiti del loro rispettivo settore di competenza.
Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito
  1. L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.
  2. Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per la zona di pianificazione.
  3. Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000sulla pianificazione del territorio (OPT).
  4. Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per la zona di pianificazione, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici.
  5. Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede al Consiglio federale di definire la zona di pianificazione quale dato acquisito.
  6. Nei casi di cui all’articolo 1d capoverso 3 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.
Art. 1g Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito
  1. L’UFE trasmette ai membri del gruppo di accompagnamento la documentazione completa per la definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito affinché si pronunci in merito in un parere. Al fine di ispezionare i possibili corridoi di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.
  2. Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento redige la bozza della scheda di coordinamento e il relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare.
  3. Svolge la consultazione degli Uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 OPT.
  4. Se a seguito della procedura di audizione e di partecipazione vengono apportate modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al relativo rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare, svolge un’ulteriore consultazione degli Uffici.
  5. Dopo la conclusione della consultazione degli Uffici e della procedura di audizione e di partecipazione chiede la definizione quale dato acquisito del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:
    1. al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 OPT;
    2. al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.

Sezione 2: Procedura d’approvazione dei piani

Art. 2 Documenti da allegare alla domanda
  1. I documenti da allegare alla domanda da presentare all’Ispettorato per l’approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:
    1. gestore, ubicazione, genere e struttura dell’impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;
    2. la motivazione del piano;
    3. tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza;
    4. le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti;
    5. gli effetti sull’ambiente e la pianificazione del territorio;
    6. la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d’utilizzazione cantonali;
    7. l’esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l’esito di quest’ultima.
    1bis. Nel caso di progetti riguardanti il primo allacciamento o un allacciamento più potente alla rete elettrica di immobili e insediamenti al di fuori della zona edificabile, ai documenti deve essere allegata una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell’ammissibilità dell’allacciamento. 1ter. Se sono necessarie espropriazioni, la domanda deve essere completata con i dati di cui all’articolo 28 della legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione.
  2. L’Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.
  3. Se necessario l’Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell’impianto sono conformi alle norme tecniche riconosciute.
  4. Se l’autorità che rilascia l’autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati.
  5. Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all’approvazione di tali piani.
Art. 3 Impianti a corrente debole nell’area d’influenza di impianti a corrente forte
  1. Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell’area d’influenza dell’impianto a corrente forte progettato.
  2. Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a corrente debole esistente è sottoposto all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 1994sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la protezione dell’impianto a corrente debole.
  3. Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all’allestimento dei piani.
Art. 4 Picchettamento

L’Ispettorato emana direttive per il picchettamento.

Art. 5e6
Art. 6a
Art. 6b Trasferimento all’UFE
  1. Se durante la procedura risulta che non è possibile raggiungere un accordo a causa di opposizioni o divergenze tra le autorità federali coinvolte, l’Ispettorato trasferisce all’UFE speditamente, in particolare senza svolgere ulteriori accertamenti, la procedura di approvazione dei piani, unitamente al proprio parere sulla domanda, per la conclusione e la decisione.
  2. Nei seguenti casi l’Ispettorato trasferisce all’UFE, entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri dei Cantoni e delle autorità specializzate interessati, la procedura di approvazione dei piani, unitamente al proprio parere sulla domanda, per la conclusione e la decisione:
    1. la domanda riguarda un progetto sottoposto all’obbligo del piano settoriale;
    2. contro la domanda sono state presentate più di 30 opposizioni;
    3. una risoluzione consensuale delle opposizioni si prospetta sin dall’inizio irraggiungibile.
  3. Il DATEC può disciplinare ulteriori dettagli tramite ordinanza.
Art. 7 Modifiche del piano nel corso della procedura

Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d’approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.

Art. 8 Termini di trattazione per l’Ispettorato
  1. Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’Ispettorato applica i seguenti termini:
    1. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all’inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
    2. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
  2. I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:
    1. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
    2. l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.
  3. Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all’intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.
Art. 8a Termini di trattazione per l’UFE
  1. Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani l’UFE applica i seguenti termini:
    1. tre mesi dal trasferimento della procedura da parte dell’Ispettorato fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;
    2. sei mesi per redigere la decisione dopo la conclusione dello scambio di scritti.
  2. I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:
    1. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
    2. l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.
Art. 8b Sospensione

Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con autorità e opponenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.

Art. 9 Approvazione parziale
  1. .
  2. È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.
Art. 9a Lavori di manutenzione non soggetti ad approvazione
  1. I lavori di manutenzione degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.
  2. Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:
    1. la sostituzione equivalente di parti dell’impianto;
    2. le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento;
    3. il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tonalità.
  3. In caso di dubbio circa l’obbligo d’approvazione dei piani decide l’Ispettorato.
  4. Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione eseguiti.
Art. 9a bis Modifiche non soggette ad approvazione
  1. Le seguenti modifiche non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente e se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto:
    1. la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché l’utilizzo di funi di guardia per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
    2. le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee;
    3. la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori;
    4. la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti;
    5. la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo;
    6. l’attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l’articolo 30 dell’ordinanza del 30 marzo 1994sulle linee elettriche;
    7. l’aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l’adattamento delle mensole sui tralicci esistenti;
    8. la sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio con tralicci di dimensioni simili;
    9. la sostituzione di stazioni di trasformazione esistenti aventi una tensione nominale massima di 36 kV con impianti di dimensioni simili nella stessa ubicazione all’interno della zona edificabile;
    10. l’installazione di impianti solari sufficientemente adattati sulle stazioni di trasformazione aventi una tensione nominale massima di 36 kV.
  2. Il gestore deve notificare per scritto all’Ispettorato le modifiche di cui al capoverso 1 prima dell’esecuzione prevista. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato gli comunica se deve essere eseguita una procedura di autorizzazione dei piani.
  3. Il gestore documenta all’Ispettorato le modifiche eseguite.
Art. 9b Zone riservate e allineamenti
  1. La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.
  2. L’UFE è competente per la determinazione delle zone riservate.
Art. 9c Facilitazioni procedurali

Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV che si trova al di fuori di una zona di protezione secondo il diritto federale o secondo un accordo internazionale e che non necessita di una deroga secondo il diritto ambientale, l’autorità competente per l’approvazione rinuncia in linea di massima a consultare i servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale.

Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù e altri diritti

Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica edilizia all’impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 1930sulla espropriazione e non è richiesta l’approvazione dei piani.

Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione

Art. 10 Inizio dei lavori
  1. La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d’approvazione dei piani è passata in giudicato. 1bis. Una volta approvati i piani, l’autorità competente può autorizzare l’inizio immediato della costruzione dell’impianto o di suoi componenti purché:
    1. non vi siano opposizioni pendenti;
    2. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e
    3. l’inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.
  2. Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l’Ispettorato. Nel caso di divergenze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l’Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d’approvazione.
  3. Negli altri casi l’Ispettorato deve avviare una nuova procedura d’approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell’impianto non interessate dalla modifica possono continuare.
Art. 11 Prolungamento della validità dell’approvazione dei piani

Se l’esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è interrotta per più di un anno, si deve chiedere all’Ispettorato il prolungamento della validità dell’approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la decisione di approvazione è passata in giudicato.

Art. 12 Attivazione
  1. L’impresa deve notificare per scritto all’Ispettorato il completamento dell’impianto e allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l’impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.
  2. Deve informare il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito a modifiche di impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale. Conferma l’esecuzione di tale informazione con la notifica secondo il capoverso 1.
Art. 13 Controllo

Entro un anno dal completamento l’Ispettorato controlla se l’impianto è stato costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state applicate le misure prese per la protezione dell’ambiente.

Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza

Art. 14 Piani generali
  1. I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete. Questo dev’essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli uffici cantonali competenti.
  2. Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto agli impianti già esistenti.
Art. 15 Garanzia della sicurezza con condizioni modificate
  1. Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell’impianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla.
  2. Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazione, le modifiche del regime di proprietà dell’impianto e lo smantellamento dell’impianto devono essere notificati all’Ispettorato.
  3. Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi documenti devono essere sottoposti per approvazione all’Ispettorato.

Sezione 5: Spese di pubblicazione

Art. 16
Art. 17 .

Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L’organo preposto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17a Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2013
  1. Gli articoli 1b –1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all’articolo 1b capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.
  2. Su domanda del richiedente, l’UFE può applicare gli articoli 1b –1d alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all’articolo 1c capoverso 1 vi si opponga.
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 26 giugno 1991sulla procedura d’approvazione dei piani d’impianti a corrente forte è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto vigente

.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Zitiert in

Decisioni

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