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Art. 37

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.2A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 19241sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 19522

Footnotes

  1. [CS 4 439]

  2. DCF del 4 mar. 1952.

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