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Art. 36a

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall’UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021.
  2. Fino a quando l’autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l’articolo 4.

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