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Art. 29b

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
  2. L’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
    1. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull’assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;
    2. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;
    3. cura i contatti con:
    1. gli uffici interessati dell’Amministrazione federale (UFSP, Direzione generale delle dogane), 2.2 la Posta svizzera, 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP), 4. le autorità cantonali di polizia, 5. gli uffici centrali degli altri Paesi, 6. l’Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.
  3. Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all’Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.
  4. All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073.

Footnotes

  1. RS 360

  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993;FF 2009 4493).

  3. RS 312.0

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