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Art. 29a

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. L’UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all’Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18d– 18f per analisi e pubblicazione.1
  2. Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell’interno  riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell’Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l’ulteriore procedere.
  3. L’UFSP gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.
  4. Swissmedic presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385;FF 2020 5391).

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