I servizi offerti nell’ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime.
La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza.
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