I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni.
Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:
la disponibilità;
l’esercizio;
la garanzia di infrastrutture ridondanti;
la segnalazione delle interferenze;
la tracciabilità degli incidenti;
la deviazione o l’impedimento delle comunicazioni e la dissimulazione delle informazioni secondo il capoverso 1.
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