Torna alla legge

Art. 48a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni.
  2. Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:
    1. la disponibilità;
    2. l’esercizio;
    3. la garanzia di infrastrutture ridondanti;
    4. la segnalazione delle interferenze;
    5. la tracciabilità degli incidenti;
    6. la deviazione o l’impedimento delle comunicazioni e la dissimulazione delle informazioni secondo il capoverso 1.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.