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Art. 45a

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d’accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.1
  2. Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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