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Art. 28c

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’UFCOM gestisce i domini Internet che rientrano nella competenza della Confederazione.
  2. Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 20051sulle finanze della Confederazione.

Footnotes

  1. RS 611.0

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