Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale.
Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.
Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
l’accertamento dei fatti (art. 12 PA);
la cooperazione delle parti (art. 13 PA);
l’esame degli atti (art. 26–28 PA);
il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31 PA);
la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).
Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili separatamente dal merito.