Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.
Il Consiglio federale può prevedere che l’utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto:
con una concessione dell’UFCOM o, nei casi di cui all’articolo 22a, della ComCom;
dopo una notifica all’UFCOM;
con un certificato di capacità.
Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto:
per evitare interferenze radioelettriche;
per garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;
per assicurare un’utilizzazione efficiente dello spettro delle radiofrequenze; o
nel caso in cui un altro atto normativo o una convenzione internazionale preveda che lo spettro delle radiofrequenze possa essere utilizzato soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente.
Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell’esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.
Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.
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