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Art. 157

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono:
    1. fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l’accertamento degli elementi imponibili del defunto;
    2. produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono informare sulla successione;
    3. permettere l’accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.
  2. Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l’accesso ai loro locali e mobili.
  3. Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari che, dopo l’allestimento dell’inventario, apprendono l’esistenza di beni della successione non compresi in quest’ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l’autorità incaricata dell’inventario.
  4. All’allestimento dell’inventario devono assistere almeno un erede avente l’esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

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